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Pavia, precariato scolastico: Tribunale condanna il Ministero a risarcire docente

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà risarcire una docente per l’abusiva reiterazione di contratti a termine. Lo ha stabilito il Tribunale di Pavia con la sentenza n. 840/2026, pubblicata il 13 ottobre 2026, riconoscendo un’indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, per un importo stimato in circa 10 mila euro.

La docente, assistita dall’avvocato Achille Reccia, titolare dello Studio Legale Reccia, aveva prestato servizio mediante una successione di incarichi annuali dall’anno scolastico 2015/2016 all’anno scolastico 2019/2020. I contratti, stipulati per posti vacanti e disponibili con scadenza al 31 agosto, hanno avuto una durata complessiva superiore a 36 mesi.

Il Tribunale ha qualificato come abusiva la reiterazione dei rapporti a termine e ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno cosiddetto eurocomunitario, previsto a tutela dei lavoratori soggetti a un utilizzo illegittimo dei contratti a termine. Tra i passaggi centrali della decisione vi è la censura delle argomentazioni difensive dell’Amministrazione: il Ministero aveva richiamato le procedure concorsuali bandite negli anni interessati per sostenere l’insussistenza del diritto al risarcimento, ma il giudice ha rilevato che il mero elenco dei concorsi non dimostra l’effettiva possibilità di stabilizzazione. L’Amministrazione avrebbe dovuto spiegare in che termini quelle procedure avrebbero garantito alla docente una concreta prospettiva di assunzione stabile.

La pronuncia richiama inoltre aspetti processuali rilevanti: il diritto al risarcimento per l’abusiva reiterazione dei rapporti a termine è soggetto alla prescrizione decennale, secondo il principio che considera unitariamente la successione contrattuale e individua nell’ultimo contratto il riferimento per la decorrenza del termine. Quanto alla decadenza, nella giurisprudenza scolastica è riconosciuto un orientamento che esclude l’obbligo di impugnare ciascun contratto entro i termini previsti quando l’azione è diretta a ottenere il risarcimento per l’abuso derivante dall’intera sequenza di rapporti; la mancata impugnazione dei singoli incarichi non preclude dunque la domanda risarcitoria, fermo il rispetto della prescrizione decennale.

Per i docenti che abbiano lavorato con una successione di contratti a termine superiore a 36 mesi, anche non continuativi, la sentenza indica la possibilità di valutare un’azione per ottenere il risarcimento, previa verifica della concreta vicenda lavorativa: natura dei posti occupati, durata degli incarichi, procedure di reclutamento ed eventuale stabilizzazione. Il dato temporale è un elemento significativo ma non determina automaticamente il riconoscimento del risarcimento.

Il risultato ottenuto dall’avvocato Achille Reccia conferma, secondo la sentenza del Tribunale di Pavia, la possibilità di una tutela giudiziaria contro il precariato scolastico abusivo e riafferma che il ricorso ai contratti a termine deve rispettare le garanzie previste dall’ordinamento nazionale ed europeo.