Sono aperte le domande per il bonus affitti destinato a genitori separati: la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è attiva dal 7 ottobre 2026 e rimarrà accessibile esclusivamente online, con autenticazione tramite SPID, CIE o CNS, fino alle ore 12 del 28 ottobre 2026.
Il contributo, previsto dal fondo istituito dalla legge di bilancio 2026, copre il 50% delle spese annuali per il canone di locazione, fino a un massimo di 6.000 euro l’anno, erogati in un’unica soluzione. Possono presentare domanda i genitori che, dopo separazione o divorzio, non hanno ottenuto l’assegnazione dell’abitazione familiare di proprietà e devono sostenere un affitto, con figli ancora a carico di età inferiore a 21 anni.
Tra i requisiti richiesti figura un reddito individuale del richiedente non superiore a 35.000 euro, calcolato sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi disponibile. Il genitore deve essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento e in possesso di un regolare contratto di locazione. Restano esclusi i soggetti che già beneficiano di altri sussidi pubblici per analoghe finalità di sostegno abitativo e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, il richiedente non deve essere proprietario di abitazioni nel Comune della casa familiare né nei Comuni limitrofi entro un raggio di 50 chilometri. Fa eccezione l’eventuale proprietà della stessa casa familiare assegnata all’altro genitore: in tal caso nella domanda vanno indicati i dati catastali e identificativi dell’immobile, insieme ai dati anagrafici e alla residenza in Italia di entrambi i genitori.
Nella domanda devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il canone annuo; per lo stato di separazione o divorzio è necessario il Tribunale di riferimento con numero e data del provvedimento giudiziale. Occorrono inoltre l’IBAN del richiedente, il numero di cellulare, l’indirizzo email e la PEC per le comunicazioni. Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi dell’articolo 6 del DPR 445/2000. Si segnala che, una volta trasmessa, la domanda non sarà più modificabile.
Le risorse sono ripartite tra le Regioni in base al numero medio di genitori separati o divorziati, al reddito medio regionale e all’incidenza dei Comuni ad alta tensione abitativa. L’assegnazione avverrà mediante graduatorie regionali sulla base della residenza del richiedente e dei punteggi previsti. I criteri di priorità comprendono il numero di figli a carico sotto i 21 anni, la disabilità grave del richiedente o dei figli, la disoccupazione involontaria e la residenza in un Comune ad alta tensione abitativa; in caso di parità di punteggio si terrà conto del reddito del richiedente. L’ordine di presentazione delle domande non attribuisce preferenze.





























































