La Provincia di Belluno giustifica l’uso delle armi nei confronti di animali selvatici feriti o incidentati richiamando il “Protocollo operativo per il soccorso di ungulati selvatici in difficoltà”, approvato con decreto del Presidente n. 158 del 20 ottobre 2021 e presentato come strumento per la tutela del benessere animale. Un’analisi del contenuto del protocollo, tuttavia, mette in luce criticità di natura scientifica, veterinaria, giuridica ed etica.
L’allegato A del protocollo prevede che siano gli agenti della polizia provinciale o volontari individuati dall’amministrazione a decidere sul posto se un animale selvatico ferito debba essere soccorso oppure ucciso. La decisione non deriva da una visita veterinaria ma dalla compilazione di una check‑list predisposta dalla Provincia stessa. Secondo i critici, tale scheda sostituisce una valutazione clinica specialistica che comprende diagnosi, prognosi e accertamenti strumentali riservati alla professione medico‑veterinaria.
In base alle caselle selezionate nella scheda, l’animale può essere lasciato sul posto in attesa di una possibile ripresa spontanea oppure può essere abbattuto con arma di servizio, fucile o pistola a proiettile captivo, strumento comunemente impiegato nei macelli. Il protocollo stesso contempla l’impiego di quest’ultima soluzione, che se non seguita da un rapido dissanguamento per sgozzamento può provocare il risveglio dell’animale con traumi gravissimi e sofferenze prolungate.
Il testo dispone inoltre che gli animali abbattuti vengano assegnati alle riserve di caccia, cioè ai cacciatori. Secondo l’analisi, si tratta di un elemento grave perché trasforma un presunto soccorso in un’opportunità per appropriarsi della carne di fauna selvatica, patrimonio collettivo. Le specie indicate nel protocollo sono ungulati di interesse venatorio: camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale.
Nonostante nel 2025 sia stato inaugurato il centro di recupero animali “Villa Zuppani”, ripristinando un servizio inattivo da quasi vent’anni, la Provincia ha ammesso che il protocollo continua a essere applicato. Ciò solleva interrogativi sul destino degli animali feriti nei anni precedenti e sulla persistenza del protocollo anche dopo l’apertura del centro specializzato, che dovrebbe essere il punto di riferimento per il soccorso.
Sull’impostazione generale del protocollo l’azienda sanitaria locale (ASL) non ha esercitato un’opposizione netta, limitandosi a richieste di modifiche terminologiche. Tra le osservazioni dell’ASL vi è la richiesta di eliminare dalla check‑list il termine “prognosi”, riconoscendo che la prognosi costituisce un atto medico che non può essere formulato da personale non veterinario. L’ASL ha anche chiesto di sostituire l’espressione “abbattimento di emergenza” con la dicitura “impossibilità di liberazione immediata”, lasciando aperta la possibilità di trasferire l’animale presso un centro di recupero o una struttura veterinaria, trattando però tale soluzione come residuale.
Anche la posizione di ISPRA e della Prefettura è stata segnalata come preoccupante. ISPRA ha giudicato la procedura compatibile sotto il profilo conservazionistico, osservando che gli animali abbattuti verrebbero sottratti ai piani di abbattimento successivi, e ha ritenuto corretta la procedura basata sulla compilazione della checklist nonostante questa non sia stata elaborata da un’équipe medico‑veterinaria. Il Prefetto, richiamando la necessità di evitare che forze dell’ordine e vigili del fuoco restino impegnati nella vigilanza degli animali in attesa dei soccorsi, ha avallato la possibilità che la Provincia componga un elenco di volontari che intervengano utilizzando la pistola a proiettile captivo. Tali soggetti, pur non essendo veterinari né appartenenti ai corpi di polizia, verrebbero chiamati a decidere sulla sorte di animali feriti sulla base di valutazioni non mediche; analoga facoltà è attribuita agli agenti di polizia provinciale.
Secondo l’analisi critica, questa impostazione appare incompatibile con i principi dell’ordinamento statale, costituzionale ed europeo in materia di tutela degli animali. Il protocollo attribuirebbe a personale non sanitario il potere di compiere valutazioni che incidono direttamente sulla vita o sulla morte di esseri senzienti appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, con potenziali profili penalistici: ipotesi di reato per uccisione di animali ed esercizio abusivo di attività riservate a professionisti sanitari. L’abbattimento basato su valutazioni di soggetti privi di qualifica veterinaria non sarebbe supportato da visita clinica, diagnosi e certificazione sanitaria che attestino l’effettiva necessità di praticare l’eutanasia, atto medico esclusivo del veterinario secondo il Codice Deontologico della FNOVI.
L’analisi sottolinea inoltre che non può essere invocata a giustificazione la mera esecuzione di disposizioni interne da parte di dipendenti pubblici, poiché tali disposizioni sarebbero incompatibili con norme di rango superiore, né l’adempimento del dovere o l’ignoranza della legge. Non ricorrerebbe, nella generalità dei casi, una situazione di pericolo attuale, concreto e inevitabile che giustifichi l’immediata soppressione dell’animale: la presenza di un animale ferito o immobilizzato sulla strada richiede gestione della circolazione e il soccorso veterinario, con trasporto e ricovero in strutture specializzate, orientamento assunto anche dalle massime della Cassazione.
Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 217 del 2012 è richiamato come norma che impone il soccorso urgente per animali con gravi traumi, incapacità di movimento, convulsioni, ferite aperte, prolassi o condizioni analoghe. Per questo motivo il protocollo provinciale viene descritto come un sistema in cui il soccorso veterinario è sostituito da procedure amministrative fondate sull’abbattimento e sulla discrezionalità di personale non sanitario, creando una prassi locale che rischia di prevalere sulle regole generali poste a tutela degli animali dalla legislazione statale. Ancor più grave, secondo l’analisi, è che tale assetto abbia ricevuto l’avallo o il mancato contrasto da parte di enti pubblici chiamati a garantire il rispetto dell’ordinamento.
Infine viene denunciato che l’esistenza del protocollo è stata utilizzata per escludere e discriminare agenti di polizia provinciale che si rifiutano di uccidere gli animali e che applicano invece le norme statali che impongono il soccorso e la protezione della fauna selvatica. La Legge quadro per la protezione della fauna selvatica assegna compiti e responsabilità alle Regioni, ma non autorizza a rifiutare il soccorso o a soccorrere solo alcuni animali: il Parlamento ha scritto “soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà”, e questa è indicata come l’unica possibilità valida.
Michele Favaron


























































