mercoledì, Ottobre 21, 2026
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Brescia, riscaldamento: da giovedì 22 ottobre impianti accesi max 7 ore al giorno, 19 gradi

Brescia. Da giovedì 22 ottobre sarà possibile accendere gli impianti termici per un massimo di 7 ore al giorno. La messa in funzione degli impianti dovrà sempre essere compresa tra le 5 e le 23 di ciascun giorno.

I valori massimi della temperatura ambiente dovranno essere di 19 gradi Celsius, con due gradi in più di tolleranza. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili la temperatura massima prevista è di 18 gradi Celsius, con due gradi in più di tolleranza.

Le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano agli ospedali, alle cliniche o case di cura, compresi gli istituti di ricovero o per la cura di minori o anziani, e alle strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici. Non sono soggette alle limitazioni nemmeno le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non collocate in stabili condominiali, gli edifici adibiti a scuole materne e asili nido, gli edifici adibiti a piscine e saune, gli edifici dove si svolgono attività industriali e artigianali in cui vi siano esigenze tecnologiche o di produzione, e gli uffici e gli edifici adibiti ad attività commerciali limitatamente alle parti riservate a servizi senza interruzione giornaliera delle attività.

Le limitazioni relative alla temperatura massima non interessano gli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore, gli impianti che impiegano sistemi di riscaldamento a pannelli radianti incassati nell’opera muraria, e gli impianti al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o per mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

Non si applicano inoltre le limitazioni agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore. Questi sistemi possono essere mantenuti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 gradi con due gradi di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione.

Le limitazioni non riguardano altresì gli impianti termici al servizio di più unità immobiliari in cui sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore. Le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano infine agli impianti termici per singole unità immobiliari residenziali dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente.

Non sono soggetti alle limitazioni neppure gli impianti termici mantenuti in esercizio mediante “contratti di servizio energia”, dove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione, ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti previsti.