giovedì, Ottobre 22, 2026
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Napoli: docente precaria per 19 anni, Tribunale condanna il Ministero al risarcimento

NAPOLI – Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire con 25.090,80 euro, oltre agli interessi legali, una docente di religione cattolica rimasta precaria per 19 anni a causa della reiterazione di contratti a termine. La sentenza n. 8449/2026, depositata il 21 ottobre 2026 e pronunciata dalla giudice Francesca Alfano, riguarda rapporti di lavoro instaurati dal 2005/2006 fino al 2024/2025; la docente era assistita dall’avvocato Achille Reccia.

Secondo il Tribunale, la professionista aveva ricevuto incarichi annuali, da settembre al 31 agosto, su posti vacanti e disponibili: una successione di contratti che i giudici hanno ritenuto abusiva. Sul punto è stata riconosciuta un’indennità pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto. L’importo sarà maggiorato degli interessi legali a partire dal deposito del ricorso, avvenuto il 6 marzo 2025, fino all’effettivo pagamento.

Un aspetto centrale della decisione riguarda la successiva assunzione a tempo indeterminato della docente. Il Tribunale ha osservato che l’immissione in ruolo attraverso la procedura straordinaria non è sufficiente a sanare l’abuso subìto in precedenza. Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione, la sentenza distingue le procedure che assicurano un’assunzione automatica da quelle che richiedono il superamento di una selezione: la procedura seguita dalla ricorrente rientrava in quest’ultima categoria e, quindi, la stabilizzazione non elimina il diritto al risarcimento per il periodo precedente.

Nella motivazione il Tribunale ha altresì richiamato il quadro normativo europeo in materia di contratti a termine, con riferimento alla clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che impone agli Stati membri di adottare misure per prevenire e sanzionare l’uso abusivo di rapporti a termine successivi. La sentenza si colloca in continuità con l’orientamento della Cassazione, secondo cui la reiterazione su posti vacanti e disponibili per un lungo periodo può integrare un abuso anche quando il lavoratore venga poi stabilizzato; la stabilizzazione può impedire la prosecuzione dell’abuso, ma non costituisce automaticamente riparazione integrale del pregiudizio già maturato.

Per la quantificazione dell’indennità la giudice ha applicato la disciplina introdotta nel 2024, che prevede una misura compresa tra quattro e ventiquattro mensilità. La durata della reiterazione contrattuale — quantificata in 19 anni scolastici — insieme al numero e alla continuità dei contratti e al fatto che gli incarichi riguardavano posti vacanti e disponibili, hanno portato al riconoscimento di dieci mensilità calcolate sull’ultima retribuzione utile ai fini del TFR. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione degli onorari e delle spese di lite, agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

La pronuncia riconosce così il peso concreto del precariato prolungato: la stabilizzazione non ha cancellato le conseguenze degli anni trascorsi tra un contratto e l’altro, e il risarcimento è stato ritenuto la misura idonea a compensare la lunga reiterazione di rapporti a termine e la mancata tempestiva trasformazione della posizione lavorativa.