“Quello che manca nel decreto della Corte di Appello di Milano che ha stabilito lo stop dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto è il bilanciamento fra tutela della salute e produzione industriale”. Con queste parole il sostituto procuratore generale Luigi Birritteri ha riassunto oggi in aula, davanti alle Sezioni Unite Civili della Cassazione, le osservazioni della Procura generale nel procedimento sui ricorsi presentati da Ilva Spa, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding contro lo stop dell’attività produttiva dell’area a caldo.
Birritteri ha richiamato il tema del rapporto tra tutela della salute pubblica e prosecuzione dell’attività industriale: “la pericolosità dell’amianto è indiscussa ma la Corte di Appello di Milano desume il pericolo ma non lo accerta”, ha detto il magistrato. Dopo la requisitoria del procuratore generale, in aula è intervenuto il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che ha annunciato di aver depositato un’interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla posizione di Birritteri.
Turco ha precisato di non voler mettere in discussione l’autonomia della magistratura ma di ritenere necessario chiarire se siano state adeguatamente valutate eventuali ragioni di astensione, richiamando circostanze riportate dalla stampa secondo cui Birritteri avrebbe ricoperto incarichi al Ministero della Giustizia durante il mandato di Angelino Alfano.
Nelle scorse settimane la Procura generale aveva depositato una memoria con cui chiede un accoglimento parziale delle impugnazioni avanzate dalle società, soffermandosi in particolare sulla presenza di amianto nei cowpers degli altiforni. Secondo il Pg, la normativa vigente non prevederebbe un obbligo generalizzato di rimozione integrale di tutti i materiali contenenti amianto entro agosto 2023, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla tipologia degli interventi richiesti.
Un altro punto sollevato nella memoria riguarda le emissioni e il presunto pericolo collegato alle polveri sottili. La Procura generale sostiene che il provvedimento impugnato abbia ricavato l’esistenza di rischi gravi per ambiente e salute da dati epidemiologici riferiti a periodi ormai risalenti e da scenari produttivi non più attuali, e che il richiamo al principio di precauzione non possa tradursi nell’applicazione di parametri diversi da quelli fissati dalla legge. Per questi motivi il Pg chiede che vengano accolte le ulteriori censure mosse dalle società rispetto alle motivazioni che hanno portato al fermo degli impianti.
Di segno opposto la posizione degli undici cittadini assistiti dall’associazione Genitori Tarantini, intervenuti nel procedimento. In una memoria i loro difensori, Maurizio Rizzo Striano e Ascanio Amenduni, contestano le conclusioni del Pg e difendono la legittimità della decisione assunta dalla Corte d’Appello di Milano: secondo i legali, “la continuità produttiva non può prevalere incondizionatamente sui beni costituzionali protetti”.
La memoria delle parti civili sostiene inoltre che il rischio sanitario sia stato adeguatamente documentato e che il provvedimento impugnato individui due distinti profili di pericolo — la presenza di amianto e le emissioni di polveri sottili — ciascuno dei quali sarebbe autonomamente sufficiente a giustificare l’intervento disposto dai giudici milanesi. Al termine dell’udienza, i giudici si sono riservati la decisione, che verrà notificata alle parti.


























































