Inizia oggi il periodo di funzionamento degli impianti di riscaldamento nella Zona climatica E, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 74/2013, nella quale ricade il territorio del Comune di Verona.
Per gli edifici privati l’esercizio degli impianti è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00. Con l’ordinanza sindacale n. 57 del 28.09.2026 sono stati inoltre disposti limiti specifici per l’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa.
Per le temperature degli ambienti, in funzione della loro classificazione, vengono fissati i limiti anche per il periodo di accensione degli impianti termici negli edifici pubblici e a destinazione commercio/servizi. In particolare, dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027 è obbligatorio rispettare i limiti di temperatura interna stabiliti dal D.P.R. 74/2013 e dal D.P.R. 412/93: negli edifici classificati come residenze e assimilabili, uffici e assimilabili, attività ricreative o di culto e assimilabili, attività commerciali e assimilabili, attività sportive e scuole di ogni ordine e grado e assimilabili la temperatura massima consentita è di 19°C, con una tolleranza di 2°C. Negli edifici di attività industriali e artigianali e assimilabili il limite è di 17°C, sempre con una tolleranza di 2°C.
Sono escluse dai limiti le sedi diplomatiche e le organizzazioni internazionali, purché non si trovino all’interno di condomini, le scuole materne e gli asili nido, le piscine, le saune e gli ambienti assimilabili. Restano inoltre fuori le strutture industriali e artigianali nei casi in cui esigenze tecnologiche o produttive richiedano temperature diverse, oltre alle ulteriori eccezioni previste dalla legge.






























































