Arriva il primo freddo e la possibilità di accendere i riscaldamenti varia a seconda della zona climatica: alcuni Comuni potranno avviare le caldaie già domani, altri dovranno aspettare fino a dicembre. L’avvio è regolato dal calendario ufficiale nazionale e dipende dalla classificazione climatica del singolo Comune, con possibilità di deroghe locali per motivi climatici o ambientali.
Il riferimento normativo è il Dpr 412 del 1993, che fissa i periodi di esercizio degli impianti termici e il numero massimo di ore giornaliere di accensione. Per la stagione 2026-2027 il calendario ordinario prevede:
– Zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo, per un massimo di 6 ore al giorno.
– Zona B: dal 1° dicembre al 31 marzo, per un massimo di 8 ore al giorno.
– Zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, per un massimo di 10 ore al giorno.
– Zona D: dal 1° novembre al 15 aprile, per un massimo di 12 ore al giorno.
– Zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore al giorno.
– Zona F: nessuna limitazione nazionale relativa al periodo di accensione e alla durata giornaliera.
Per le zone dalla A alla E il funzionamento degli impianti deve svolgersi, di norma, nella fascia oraria tra le 5 e le 23; le ore disponibili possono essere distribuite in più intervalli nell’arco della giornata e non è quindi necessario che i termosifoni restino accesi senza interruzioni. Il calendario costituisce il regime ordinario, fatto salvo l’applicazione di eventuali disposizioni speciali.
La classificazione climatica si basa sui gradi‑giorno, un indice che misura il fabbisogno teorico di riscaldamento di una località in relazione alle temperature medie esterne e alla durata convenzionale della stagione termica. Le soglie sono fissate dall’articolo 2 del Dpr 412/1993: si va dai Comuni con non più di 600 gradi‑giorno della zona A a quelli che superano i 3.000 della zona F. Esempi di città per ciascuna fascia sono:
– Zona A: Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle.
– Zona B: Palermo, Catania, Reggio Calabria.
– Zona C: Napoli, Bari, Salerno, Cagliari.
– Zona D: Roma, Firenze, Genova, Ancona.
– Zona E: Milano, Torino, Bologna, Venezia, Perugia, Frosinone.
– Zona F: Cuneo e diverse località montane, tra cui Cortina d’Ampezzo.
L’elenco è esemplificativo e non comprende tutti i Comuni: la zona climatica può cambiare anche tra centri vicini e non coincide necessariamente con quella della provincia. Per verificare la classificazione esatta è necessario consultare l’allegato A del decreto o rivolgersi all’amministrazione locale.
Le date nazionali ammettono modifiche: i sindaci possono adottare ordinanze motivate per anticipare o posticipare il periodo di esercizio degli impianti e per stabilire eventuali restrizioni su orari e temperature, anche per esigenze di contenimento dei consumi energetici e di riduzione dell’inquinamento atmosferico. Fuori dai periodi ordinari gli impianti possono inoltre essere attivati in presenza di condizioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, entro i limiti stabiliti dalla normativa; occorre distinguere tra le deroghe previste dalla legge e quelle disposte dalle autorità competenti.
La normativa stabilisce anche limiti alla temperatura interna degli edifici: per le abitazioni il valore ordinario è di 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi. Sono previste disposizioni specifiche per alcune categorie di edifici e per determinate esigenze di servizio.
Il mancato rispetto delle regole sull’accensione e sull’utilizzo degli impianti di riscaldamento può comportare sanzioni amministrative. Non esiste una multa unica valida per ogni violazione: gli importi dipendono dalla disposizione violata e dalle eventuali ordinanze locali.



























































